Micron - Ipotesi di accordo e manifestazione di intenti 19 gennaio 2004

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MICRON - IPOTESI DI ACCORDO E MANIFESTAZIONE DI INTENTI 19 gennaio 2004

Tra le parti cosi' rappresentate: 

• Regione Abruzzo, rappresentata dal Presidente Onorevole Giovanni Pace e dall'Assessore preposto al Lavoro, Formazione Professionale ed Istruzione Dott. Leo Orsini 
• Unione Provinciale degli Industriali di L'Aquila, rappresentata dal Direttore Dott. Antonio Cappelli 
• Micron Technology Italia S.r.l., rappresentata dal Dott. Sergio Galbiati, Ing. Giuseppe Vecchio e Dott. Paolo Arrigoni 
• CGIL, CISL e UIL regionali, rispettivamente rappresentate da: Franco Leone, Gianni Tiburzi e Dino Fasciani. 
• CGIL, CISL e UIL territoriali/provinciali, rispettivamente rappresentate da: Sandro Giovanruscio, Arduino Cofini e Ugo Buffone. 
• FIOM, FIM e UILM regionali, rispettivamente rappresentati da: Nicola Di Matteo, Giovanni Di Sero e Roberto Campo 
• FIOM, FIM e UILM territoriali/provinciali, rispettivamente rappresentati da: Emilio Speca, Leonardo Lippa e Michele Paliani 
• R.S.U. Micron delle rispettive Organizzazioni 

La Micron dichiara che: 

"Il mercato in cui l'Azienda opera è caratterizzato da una fortissima concorrenza, connessa alla rapida obsolescenza dei dispositivi elettronici e agli alti costi di produzione legati al prezzo degli impianti, delle attrezzature e delle materie prime utilizzate. A detti fattori vanno aggiunti i notevoli investimenti che devono essere effettuati a sostegno della ricerca, alla quale spetta il compito di garantire un costante aggiornamento tecnologico. 

I volumi di investimento e di spesa che il mercato impone alle aziende che operano nel settore dei semiconduttori, rendono indispensabile, per le medesime aziende, l'ottimizzazione di politiche gestionali rivolte a favorire l'efficienza, tramite la migliore gestione della resa di tutti i fattori produttivi, in particolare delle risorse umane, in considerazione della specifica vocazione di Micron ad evitare la precarizzazione, privilegiando il lavoro a tempo indeterminato. 

Poiché Micron è un'azienda di difficile comparazione con le altre realtà italiane a causa delle peculiari esigenze organizzative e si presenta con un alto livello di investimenti e con un'elevata frequenza di innovazione tecnologica, è obiettivo condiviso, delle parti stipulanti il presente accordo, sostenere i progressi, in termini di produttività e affidabilità, realizzatisi finora nel sito produttivo di Avezzano. 

Attraverso un nuovo sforzo collaborativo, pari, in termini di importanza, a quelli che hanno portato all'introduzione del "turno a dodici ore" nel 1999, le parti intendono rilanciare il ruolo del sito di Avezzano, fornendolo di nuovi strumenti tesi a migliorarne l'importanza strategica, sia nell'ambito del gruppo Micron Technology, Inc., sia al suo esterno, garantendo gli attuali livelli di occupazione e gettando solide basi per un serio incremento degli stessi. 

Da un punto di vista degli investimenti, Micron ribadisce, in questo contesto, la determinazione ad investire nel sito di Avezzano in maniera da mantenere ed ampliare il ruolo strategico che già rappresenta sia in termini tecnologici, sia in termini occupazionali. 

Ciò potrà avvenire a seguito di una innovazione di processo, di prodotto o di una combinazione dei due. 

A tale proposito dichiara il proprio impegno a preservare nel tempo, attraverso nuovi investimenti, la competitività tecnologica dell'attuale linea a 200 mm, la cui efficacia operativa, favorita dal benefico effetto dell'applicazione del presente accordo, consentirà di fare del sito di Avezzano un valido concorrente ad investimenti rivoluzionari al fine della realizzazione della linea a 300 mm." 

La Regione Abruzzo, la Micron Technology Italia S.r.l., le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, regionali e territoriali FIM, FIOM, UILM, sono consapevoli dell'importanza strategica della presenza della Micron nel territorio abruzzese. 

Coerentemente con tale consapevolezza, ed alla luce di quanto dichiarato da Micron relativamente ai programmi di investimento riferiti al sito di Avezzano, la Regione Abruzzo e' impegnata a sostenere ogni programma di nuovi investimenti volti alla conferma della posizione strategica del sito di Avezzano ed alla creazione delle condizioni per future espansioni. 

Rinviando a protocolli specifici la definizione di interventi di sostegno al programma dei nuovi investimenti, anche per definire l'accompagnamento dei tempi, la Regione dichiara preliminalmente che intende collaborare per monitorare ed apprezzare il rispetto degli accordi e dei successivi protocolli. 

La Regione e' altresi' impegnata ad intervenire con strumenti di sostegno, all'interno delle proprie competenze e delle proprie disponibilita', nel rispetto delle normative Comunitarie e Nazionali, ed anche per gli utili e possibili accordi con il Governo Centrale, nel caso di iniziative in quel senso da parte della Societa' 

PARTE NORMATIVA 

1. Innovazione tecnologica politiche industriali e relazioni sindacali 

1.1 - Locali R.S.U
Come previsto dal CCNL di categoria, Disciplina Generale, sezione seconda, artt. 3 e 3- bis, la Micron concede in uso, alla RSU Micron, un locale all'interno della propria unità produttiva, sita in Avezzano, via Pacinotti, 7. 

Detto locale sarà dotato di un personal computer con accesso ad internet, il cui utilizzo sarà strettamente connesso con l'attività sindacale. 

Le parti concordano che i membri della R.S.U. in carica risponderanno, dell'uso del locale, di quanto in esso contenuto e del collegamento ad Internet. 

1.2 - Comitato Esecutivo R.S.U. 

Inoltre, premesso che il numero dei componenti della RSU è fissato dagli accordi e dai contratti, le organizzazioni sindacali si impegnano ad istituire un comitato esecutivo composto da otto membri, che possa rispondere in maniera adeguata alle future esigenze organizzative, e l'azienda si impegna a riconoscere tale istituzione. 

Ciascuno dei componenti del presente comitato avrà l'opportunità di fruire di 150 ore di permesso nell'anno solare, comprensive delle 96 ore previste dalla normativa vigente. 

Ciascuno degli altri membri della RSU, non facenti parte del comitato esecutivo, potrà godere di 110 ore di permesso retribuito, comprensive delle 96 ore previste dalla normativa vigente, sempre nell'anno solare. 

1.3 - Bacheca sindacale 

L'Azienda si dichiara disponibile ad individuare nuovi spazi presso la cd. Palazzina Imma e presso il mechanical building, dove collocare ulteriori bacheche fisiche, da mettere a disposizione delle R.S.U. 

Le stesse bacheche saranno rese accessibili alle RSU per l'aggiornamento. 

Per quanto attiene alla bacheca elettronica si fa riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL. Trascorso un congruo periodo di sperimentazione, non inferiore ad un anno, del nuovo strumento, le parti valuteranno i modi e i termini per il miglioramento continuo del servizio. 

1.4 - Costituzione e compiti degli organismi paritetici 

Le parti intendono consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo, contenuto nella premessa del presente accordo attraverso la costituzione di organismi paritetici con funzione consultiva, tramite i quali realizzare specifiche iniziative, approfondimento, ricerca e sensibilizzazione su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le parti. 

Al fine di assolvere tali compiti, successivamente al rinnovo della R.S.U. di stabilimento, e comunque entro il 1 Luglio 2004 verranno costituiti e diverranno operativi due distinti organismi denominati: 

1. Comitato strategico
2. Commissione Paritetica Consultiva. 

I suddetti organismi saranno costituiti in via sperimentale e saranno soggetti a verifica. 

La prima verifica a cura delle parti firmatarie del presente accordo o aderenti allo stesso, dovrà avvenire entro un anno dalla costituzione degli organismi. 

I lavoratori chiamati a partecipare ai lavori dei suddetti organismi potranno godere di permessi retribuiti che consentiranno loro di partecipare alle riunioni degli stessi. 

Detti permessi contribuiranno al raggiungimento delle 1700 ore di prestazione attesa. 

1.4.1 - Comitato Strategico 

L'organismo paritetico denominato "Comitato Strategico" avrà il compito di presidiare aspetti occupazionali sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 

Pertanto il medesimo, tenuto conto 

degli assetti e dei piani aziendali; 
della struttura dell'industria di settore; 
dell'andamento produttivo e degli altri indicatori economici rilevanti; 
della situazione e delle prospettive dell'industria nel territorio; 
delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne, 

svolgerà il ruolo di promotore delle esigenze aziendali e dei lavoratori sul territorio, mediante il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni al fine del sostegno del sito industriale Micron di Avezzano. 

Infine, tenuto conto della forte vocazione, di detto organismo, alle relazioni esterne lo stesso potrà promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le aziende del territorio oppure, a livello di organizzazioni collettive e/o Enti, tra le Organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e gli organi pubblici . 

La commissione e' composta in modo paritetico da componenti designati, uno da ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo o aderente allo stesso all'interno delle RSU o tra i dipendenti della Micron Technology Italia S.r.l., e da componenti in rappresentanza dell'azienda. 

La partecipazione agli incontri del comitato potrà essere estesa a Regione Abruzzo, provincia dell'Aquila, comuni, comunita' montane, a rappresentanti del sistema istruzione e formazione ed altri enti competenti. 

Agli incontri del Comitato saranno permanentemente invitati a partecipare i segretari di categoria e i segretari confederali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, i quali apporteranno il proprio contributo ai temi all'ordine del giorno, 

L'organismo paritetico strategico esprimerà il proprio parere e, comunque, verbalizzera' le valutazioni emerse nel corso dei lavori di detto organismo che verranno rese note alle parti firmatarie o aderenti del presenta accordo. 

1.4.2 - Commissione Paritetica Consultiva 

Nell'ambito della particolarità e della specificità dell'Azienda, le parti concordano l'istituzione di una "Commissione Paritetica Consultiva", che affronterà, con particolare attenzione, i temi dell'organizzazione del lavoro, della produttività, dell'efficienza, della qualità e della prestazione attesa. 

Le parti, inoltre, assegnano alla Commissione Consultiva, il compito di studiare nuovi modelli organizzativi mirati al continuo miglioramento delle condizioni lavorative in essere all'interno dello stabilimento. 

La presente Commissione, inoltre, attraverso l'individuazione di soluzioni concordate studierà e proporrà le metodologie e gli strumenti più idonei, atti alla distribuzione del maggior reddito aziendale. 

La commissione e' composta in modo paritetico da componenti designati, uno da ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo o aderente allo stesso, all'interno delle RSU o tra i dipendenti della Micron Technology Italia S.r.l., e da componenti in rappresentanza dell'azienda. 

Nel caso in cui una delle OO.SS., firmatarie o aderente al presente accordo, non dovesse essere rappresentata nelle R.S.U. aziendali, spetterà alla stessa O.S. nominare un proprio rappresentante in seno alla Commissione, scegliendolo tra i lavoratori della Micron Technology S.r.l. 

Le OO.SS. che dovessero avere più di un rappresentante in seno alla presente Commissione dovranno, entro cinque giorni dal verificarsi dell'eccedenza, revocare il mandato al membro in eccesso. 

La commissione ha il compito di esprimere il parere sugli argomenti all'ordine del giorno, verbalizzando le posizioni emerse che dovranno essere rese note alle parti firmatarie o aderenti del presente accordo 

L'organismo si riunirà su richiesta di almeno un componente di nomina sindacale firmataria o aderente al presente accordo, o da parte aziendale. 

Alla stessa Commissione spetterà il compito di elaborare, sempre a titolo consultivo, i criteri sulla base dei quali valutare oggettivamente la qualità della prestazione offerta dai lavoratori, nella prospettiva di definire uno standard di riferimento, per la definizione di una prestazione lavorativa adeguata. 

Nella valutazione della prestazione adeguata, su richiesta di almeno un componente di parte sindacale, firmataria o aderente al presente accordo, o da parte aziendale, potranno essere sottoposte alla valutazione della commissione le tipologie di esemplificazione di prestazione, al fine di identificare soluzioni tendenti alla riduzione di eventuali anomalie e al miglioramento della prestazione stessa. 

I criteri saranno proposti, discussi ed interpretati dalla Commissione, in seguito al proprio insediamento. 

1.5 - Gestione ed organizzazione delle assemblee dei lavoratori 

Al fine di migliorare l'agibilità sindacale ed in particolare renderla funzionale alla specificità aziendale, per meglio rappresentare gli interessi dei lavoratori, le OO.SS. firmatarie del presente accordo s'impegnano ad adottare per lo svolgimento delle assemblee dei lavoratori i seguenti criteri: 

le assemblee, di norma, si svolgeranno in orari non coincidenti con il momento del cambio turno o con l'ora immediatamente precedente e successiva allo stesso. 

in ogni assemblea in cui sono coinvolti gli addetti ai turni, non sarà coinvolta più della metà della squadra in turno, prevedendo due successivi incontri con un intervallo minimo di mezz'ora. 

L'azienda s'impegna a dare comunicazione dei giorni e degli orari di tutte le assemblee convocate dalle Organizzazioni sindacali ovvero dalla Rsu a tutti i dipendenti, mediante il sistema informativo aziendale, in tempo utile per la partecipazione alle stesse. 

Come previsto dall'art. 20 della L. 300/70 le ore di assemblea, nei limiti di dieci ore totali annue, verranno considerate parte della giornata lavorativa e, pertanto, di norma, le pause retribuite dei lavoratori non saranno assorbite nell'orario delle assemblee. 

1.6 - Consigli Direttivi Sindacali 

Per quanto riguarda tale disciplina, anche in considerazione delle specificita' organizzative conseguenti al sistema lavorativo e di turnazione in essere, si concorda di assumere la relativa regolamentazione contenuta nella lettera del 14 gennaio 2004 delle OO.SS. firmatarie, allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante. 

1.7 - Regole per la fruizione dei permessi sindacali 

Nell'ottica di una costante e proficua collaborazione, le parti intendono, innanzitutto, regolare i rapporti tra le stesse, al fine di garantire a ciascuna lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Pertanto, circa le modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti, riconosciuti per legge e per C.C.N.L., le parti concordano che la richiesta dovrà pervenire con anticipo di 24 ore, al fine di consentire all'Azienda di predisporre le misure organizzative necessarie per supplire all'assenza del lavoratore. 

Nel caso in cui le richieste di permesso interessino il giorno successivo ad uno o più giorni considerati festivi (sabato domenica ed equiparati), questi ultimi non verranno considerati ai fini del periodo di preavviso. 

La comunicazione, pertanto, in questi casi, dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente quello interessato dalla richiesta di permesso, al fine di garantire la ricezione da parte del Dipartimento della Gestione delle Risorse Umane. 

Ogni comunicazione dovrà indicare il giorno e l'ora interessati dal permesso, nonché la carica sindacale cui lo stesso fa riferimento. In difetto di quest'ultimi elementi, come anche in difetto dei suddetti tempi di preavviso, la richiesta di permesso sarà nulla. 

I permessi previsti dall'art. 30 della legge 300 del 1970, saranno richiesti esclusivamente per la partecipazione agli Organi Direttivi provinciali, regionali e nazionali, confederali e di categoria. 

Il monte ore disponibile per ciascuna OO.SS., firmataria o aderente al presente accordo, per le attivita' degli organi esterni, e' pari a 1200 ore annue retribuite. 

Le parti si impegnano a valutare e concordare l'eventuale cumulo del monte ore dei permessi sindacali ed il suo utilizzo, finalizzato all'attivita' sindacale rivolta all'azienda. 

Premesso il proposito espresso dalle OO.SS., di evitare la contemporanea convocazione dei Consigli Direttivi, per quanto possibile, gli impegni sindacali non coinvolgeranno più di 4 componenti dei vari organismi direttivi, per ogni turno di lavoro notturno. 

Diversamente, nel caso in cui la contemporaneità delle convocazioni dei rispettivi Direttivi da parte delle OO.SS., non possa essere evitata, l'Azienda consentirà l'assenza, nel corso del turno notturno, di un dirigente sindacale per ciascuna organizzazione. 

2. Organizzazione del lavoro 

2.1 Orario di lavoro e prestazione annua. 

Le peculiari esigenze organizzative connesse alla specificità della produzione di memorie a semiconduttore, impone, alla Micron Technology Italia S.r.l.,.l'adozione di una particolare organizzazione del lavoro basata su turni di 12 ore. I lavoratori turnisti, a cui si riferiscono i successivi punti 2.2, 2.3 e 2.4 assicurano che l'attività produttiva si svolga ventiquattro ore su ventiquattro. 

Pertanto, fermo restando il diritto alla fruizione delle ferie e dei permessi annui retribuiti di cui al C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, la turnazione a 12 ore, dettagliata nel successivo punto 2.2, comporta che, nel periodo teorico di un anno, ci siano, al netto delle ferie, 1700 ore medie (pari a 141,7 giorni medi lavorati). Nei giorni di riposo sono, in parte, distribuite le 104 ore di P.A.R. maturate nell'anno. 

Altre attività sono, invece, principalmente svolte secondo uno schema settimanale con 40 (quaranta) ore lavorate nella settimana. 

2.2 - Turni di 12 ore 

Il lavoro all'interno dei settori di produzione, ingegneria e funzioni tecniche di supporto è articolato, per turni della durata di 12 (dodici) ore, mediante l'utilizzo di 4 (quattro) squadre nell'ambito di un ciclo programmato di 16 (sedici) giorni. Ciascun ciclo è composto da 4 (quattro) giorni di lavoro e 4 (quattro) giorni di riposo, seguiti da 3 (tre) giorni di lavoro e 5 (cinque) giorni di riposo (di cui uno a rotazione nei 4 (quattro) giorni di lavoro teorici della seconda metà del ciclo), secondo lo schema seguente in un arco di 4 (quattro) cicli, fermo restando che la programmazione dei riposi tiene conto anche delle festività eventualmente lavorate: 

Ciclo 1 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR 08-2008-20 20-08 RC R R R R Ciclo 2 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR 08-2008-20 RC 20-08 R R R R Ciclo 3 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR 08-20RC 20-08 20-08 R R R R Ciclo 4 08-20 08-20 20-08 20-08RRRR RC08-20 20-08 20-08 R R RR 08-20 = Turno con inizio alle 8.00 e fine alle 20.00
20-08 = Turno con inizio alle 20.00 e fine alle 08.00 del giorno successivo
R = Riposo
RC = Riposo Compensativo 

Conformemente all'accordo del 1999, le parti fissano il periodo di un anno ai fini del calcolo della durata della prestazione lavorativa media e concordano che l'orario di lavoro per i lavoratori inseriti nel turno da 12 ore, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro sopra riportata e su una base di riferimento annua, viene fissato a 1700 (millesettecento) normali ore lavorative medie annue. 

Fatta salva la definizione contrattuale di orario di lavoro normale, l'orario medio settimanale, sulla base dello schema concordato, comporterà una presenza media settimanale di 36,75 normali ore, comprensive delle pause previste dalle procedure aziendali. 

Pertanto, in un anno non bisestile le giornate di lavoro da effettuare, sulla base dello schema di cui sopra e dell'orario di riferimento concordato, saranno mediamente 141,7 (pari a 1700 ore); mentre i riposi programmati saranno mediamente 205,3, comprensivi di 4 giorni (pari a 47,75 ore) di P.A.R. pre - programmati e goduti nei riposi 

Diversamente, in un anno bisestile, le giornate di lavoro da effettuare, sulla base dello schema di cui sopra e dell'orario di riferimento annuo concordato, saranno mediamente 142,1 (pari a 1705,25 ore), mentre i riposi programmati saranno mediamente 205,9, comprensivi di 4 giorni (pari a 47,75 ore) di P.A.R. pre - programmati ed goduti nei riposi. 

In ambedue i casi suddetti, i restanti 18 giorni (pari a ore 216) da dodici ore (Ferie, PAR), 7 (sette) saranno programmati nel calendario individuale preferibilmente nel periodo compreso tra Giugno e Settembre, unitamente ai 13 (tredici) giorni di riposo necessari per consentire un periodo continuativo di 20 (venti) giorni di astensione dal lavoro. 

I restanti 11 giorni saranno goduti sulla base dei criteri contrattuali. 

La programmazione delle ferie, tenuto conto delle esigenze individuali, sarà comunicata entro il 30 Aprile di ogni anno. 

Infine, allo scopo di evitare l'insorgere di anomalie generate dalla necessità di giustificare un'assenza parziale nel corso di un turno di lavoro notturno, nell'ambito del quale è compreso il cambio di data, le parti concordano che tutti i giustificativi dovranno sempre far riferimento al turno completo di 12 ore effettuato dalla squadra montante di appartenenza. 

2.3 - Modalità di bilanciamento dei turni e gestione dei part - time 

Premesso che la resa ottimale dello schema di turno di cui all'accordo del 24/12/1999 presuppone l'esatto rispetto dello schema stesso, le Parti concordano nel ritene/re che l'utilizzo dello strumento del part time verticale, solo diurno o solo notturno, possa costituire un valido /strumento per la modifica e/o riduzione dell'orario, nonché per la creazione di nuove opportunità di lavoro, pur salvaguardando l'organizzazione aziendale del lavoro, in quei reparti che osservano lo schema orario descritto al punto 2.2. 

Per tale ragione, verrà di norma valutata positivamente la richiesta di godere di detta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, specie se avanzata da lavoratori che già usufruiscono di esenzioni dal lavoro notturno, ciò allo scopo di migliorare l'efficienza operativa dei reparti, bilanciando le prestazioni parziali nell'ambito delle squadre e/o dei reparti. 

A scadenza del periodo di part time, i lavoratori potranno inoltrare richiesta di prolungamento dello stesso oppure rientrare nello schema a tempo pieno. 

Di norma i lavoratori neo assunti in part time avranno titolo di priorità nel caso ci sia da ricoprire una posizione che preveda lo svolgimento della prestazione a tempo pieno. 

Inoltre, allo scopo di garantire un corretto avvicendamento tra i lavoratori minimizzando, in ogni reparto o dipartimento aziendale, ridondanze di posizioni lavorative a seguito della ripresa dell'attività lavorativa, da parte di un lavoratore dopo un periodo di astensione o assenza dal lavoro non inferiore a sei mesi, le parti potranno concordare che quest'ultimo possa essere adibito, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle svolte precedentemente all'inizio dell'assenza. 

2.4 - Formazione professionale 

La formazione professionale della forza lavoro, in un'azienda in cui le tecniche, le tecnologie e gli impianti di produzione sono soggetti ad una repentina obsolescenza, rappresenta un fattore essenziale per la sopravvivenza e strategico per lo sviluppo della stessa. 

L'Azienda condivide il principio secondo il quale tutto il personale dipendente deve essere in grado di svolgere adeguatamente le mansioni assegnate, considerando fondamentale il ruolo della formazione professionale. 

Tutti i corsi ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione assegnata saranno forniti gratuitamente dall'azienda nel corso dell'orario di lavoro e se svolti al di fuori dello stesso, verranno retribuiti. 

L'Azienda, inoltre, fornirà gratuitamente ai lavoratori l'opportunità di frequentare, previa richiesta scritta e la verifica della disponibilità e dei costi associati, i corsi di formazione in svolgimento presso lo stabilimento o nelle sedi all'uopo identificate, al fine di garantire loro una personale crescita culturale o al fine di una progressione di carriera. 

La partecipazione a corsi di formazione per accrescere la cultura personale o ai fini di una progressione di carriera dovrà avvenire al di fuori dell'orario di lavoro oppure nel corso di questo, usufruendo di permessi non retribuiti, salvo che motivi di carattere organizzativo e/o produttivo lo impediscano. 

A sostegno e a supporto della struttura che, all'interno dell'azienda, provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale dei lavoratori, le parti demandano al Comitato Strategico, di cui al punto 1.4.1, i compiti di: 

monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo, scolastico ed accademico. 
individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore, con riferimento alle tecnologie impiegate; 
proporre, in sintonia con gli organismi territoriali, interventi formativi finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere, eventualmente, alle risorse amministrate da Fondimpresa nonché a tutte le altre risorse disponibili al livello territoriale, nazionale e comunitario; 
verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti; 
esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del prodotto; 
segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile alle Commissioni territoriali competenti. 

Il suddetto Comitato Strategico potrà richiedere, a maggioranza dei membri che lo compongono, l'intervento della R.S.U., per tramite del Comitato Esecutivo di quest'ultima, in merito alle problematiche attinenti la formazione. 

Le parti s'impegnano a collaborare al fine di stipulare convenzioni con le Università per il riconoscimento di crediti formativi a quei lavoratori che, in azienda, abbiano frequentato con successo corsi specifici i quali abbiano, in ambito universitario, un corso corrispondente. 

ALLEGATO: 

Lettera del 14 gennaio 2004 tra le OO.SS. firmatarie 

Dichiarazione delle parti: 

Il presente accordo sara' sottoposto all'approvazione dei dipendenti. 

Il contenuto del presente accordo sara' divulgato alla comunita' istituzionale, politica e sociale. 

L'Aquila, 19 Gennaio 2004. 

Le Parti, come in premessa rappresentate.. 

OO.SS: Micron Technology Italia 
Regione Abruzzo 
CGIL 
CISL 
UIL 
FIOM 
FIM 
UILM 
R.S.U. Micron 

***

MANIFESTAZIONE DI INTENTI

Tra le parti cosi' rappresentate: 

• Unione Provinciale degli Industriali di L'Aquila, rappresentata dal Direttore Dott. Antonio Cappelli 
• Micron Technology Italia S.r.l., rappresentata dal Dott. Sergio Galbiati, Ing. Giuseppe Vecchio e Dott. Paolo Arrigoni 
• CGIL, CISL e UIL regionali, rispettivamente rappresentate da: Franco Leone, Gianni Tiburzi e Dino Fasciani. 
• CGIL, CISL e UIL territoriali/provinciali, rispettivamente rappresentate da: Sandro Giovanruscio, Arduino Cofini e Ugo Buffone. 
• FIOM, FIM e UILM regionali, rispettivamente rappresentati da: Nicola Di Matteo, Giovanni Di Sero e Roberto Campo 
• FIOM, FIM e UILM territoriali/provinciali, rispettivamente rappresentati da: Emilio Speca, Leonardo Lippa e Michele Paliani 

A fronte delle disponibilita' di parte Sindacale a regolare le assemblee dei lavoratori come di cui al punto 1.5. dell'accordo siglato il giorno 19 gennaio 2004, la Micron si impegna a riconoscere ai componenti della R.S.U., appartenti alle OO.SS. firmatarie e aderenti all'accordo richiamato, un numero aggiuntivo di ore di permesso retribuito pari alla meta' delle ore di assemblee. 

L'Aquila, 19 gennaio 2004 


Vedi anche la Manifestazione di intenti 

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